Art. 8.
(Coordinamento).

      1. Al fine di garantire la massima omogeneità regolamentare, normativa e di gestione, le regioni attuano uno specifico coordinamento per i corsi d'acqua o i bacini finitimi interessanti regioni diverse.
      2. Le province attuano uno specifico coordinamento sui corsi d'acqua o bacini finitimi interessanti province diverse della medesima regione.
      3. In caso di acque internazionali si applicano le convenzioni vigenti e ratificate dallo Stato italiano e, qualora non esistenti, si applicano i princìpi stabiliti dalla Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992, resa esecutiva dalla legge 12 marzo 1996, n. 171.